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(DL) - LA STABILIZZAZIONE DEI "CO. CO. CO."

La Finanziaria 2007, legge 27 dicembre 2006, n. 296, offre ai committenti-datori di lavoro che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto e non, considerati a rischio, in quanto privi dei requisiti legali e degli elementi che ne provano il carattere autonomo, una sanatoria attraverso la loro trasformazione in contratti di lavoro subordinato.

La legge non specifica quali contratti di lavoro dipendente debbano essere stipulati con gli ex co. co. co., lasciando così ampia libertà di scelta al datore di lavoro. Da questo si può quindi dedurre la piena legittimità dell’instaurazione di un contratto a termine. Sembrerebbe legittimo anche l’avvio di rapporti di apprendistato. Sono invece esclusi i contratti di inserimento.
L’unico limite riguarda la durata minima dei rapporti trasformati che non può essere inferiore a 24 mesi.

Ovviamente, non tutti i rapporti “co. co. co.” devono essere considerati a rischio e trasformati in lavoro subordinato.
Sarà utile ricorrere a tale stabilizzazione per quei contratti a rischio di impugnazione in quanto nei fatti e nella forma riconducibili più ad un rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo.
Uno dei principali indicatori di tale rischio potrebbe essere la mancanza del progetto o del programma.

La procedura per stabilizzare tali rapporti si compone delle seguenti fasi:

· La prima condizione essenziale è la stipula entro il 30 aprile 2007 di un accordo sindacale con le Rsu e Rsa presenti in azienda o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative;
· La seconda fase è quella della sottoscrizione di atti transattivi tra datore di lavoro e lavoratori interessati ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c.. In questo modo i collaboratori chiudono definitivamente con il passato e rinunciano ad ogni rivendicazione retributiva, contributiva e risarcitoria nei riguardi del committente rispetto al rapporto intercorso. La stabilizzazione dei rapporti di co. co. co. è quindi condizionata dal consenso del lavoratore. Per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte è opportuno che accordo sindacale, transazione e impegno all’assunzione siano sottoscritti contestualmente;
· La fase conclusiva della procedura è rappresentata dal versamento presso l’Inps di un contributo straordinario, a totale carico del committente, pari al 50% della contribuzione che lo stesso deve alla Gestione Separata per il periodo di vigenza del “co. co. co.” (dalla data di costituzione fino a quella di trasformazione), di cui un terzo andrà versato immediatamente, la restante parte in 36 rate mensili. Perfezionato l’ultimo pagamento si estinguono eventuali reati in materia di versamenti di contributi, premi e imposte. Si estinguono anche le obbligazioni per sanzioni amministrative e oneri accessori, relativi a denuncia e versamento di contributi e premi.

La possibilità di ricorrere a questa sanatoria è estesa anche a quei datori di lavoro che già siano destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (verbali ispettivi e sentenza) non definitivi, relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro, a condizione che nell’accordo di stabilizzazione siano ricomprese anche le posizioni di quei co. co. co. con caratteristiche simili a quei lavoratori che sono stati accertati in sede di ispezione.
Gli effetti di tali atti rimangono sospesi fino al momento in cui l’intera procedura di regolarizzazione sarà conclusa con esito positivo.