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(DL) AMBITI DI LICEITA’ DELLE INDAGINI INVESTIGATIVE E RELATIVO MANDATO (Cass. 11.10.2023 n. 28378)
La pronuncia in commento consente l’ approfondimento di vari profili connessi all’ utilizzo di investigazioni private da parte del datore di lavoro nei confronti di propri dipendenti.
Innanzitutto viene confermato dall’ autorevole Collegio, anche sulla scorta di giurisprudenza consolidata (v. da ultimo Cass. 22.09.21 n. 25732), come in fattispecie di “cc.dd. controlli difensivi, svolti a mezzo di impianti tecnologici, questa Corte ha escluso l'applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 4, qualora siano finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purchè sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto.
Presupposto per la deroga alle previsioni dell’ art 4 l. 300/1970 è quindi la sussistenza del sospetto circa la commissione di un illecito ad opera di un dipendente tale da provocare
pregiudizio per il patrimonio aziendale. Ed anzi ritenendosi giustificato il mandato ad una agenzia investigativa non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione" (Cass. 14/02/2011, n. 3590).
L’ onere dell’ assetto probatorio rimane interamente a carico del datore di lavoro. Sul punto è stato cosi’ ritenuto come spetti al datore l'onere di allegare, prima, e di provare, poi, le specifiche circostanze che l'hanno indotto ad attivare il controllo tecnologico "ex post", sia perchè solo il predetto sospetto consente l'azione datoriale fuori del perimetro di applicazione diretta dell'art. 4 st. lav., sia perchè, in via generale, incombe sul datore, L. n. 604 del 1966, ex art. 5, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento (Cass. 26/06/2023, n. 18168).
Siffatti controlli, sebbene correttamente finalizzati a verificare comportamenti integranti fatti reato, come pure attività fraudolente in danno del datore giammai pero’ (v. CAss.11.06.18 n. 15094) possono riguardare l’ adempimento della prestazione lavorativa come pure la qualità o la quantità della stessa, integrando altrimenti violazione degli artt. 2 3 e dello Statuto dei Lavoratori.
Un ultimo profilo, qui solo in sintesi rilevato, attiene il difetto di indicazione del nominativo dei soggetti che in concreto hanno eseguito le indagini, laddove non riconducibili alla società di investigazione alla quale è stato conferito mandato. Sul presupposto che siffatta mancanza realizzi un requisito di validità e di liceità di tali indagini nonché di utilizzabilità del relativo esito, si è ulteriormente pronunciata la Corte, peraltro con giudizio di rinvio.
Ed infatti Il giudice di legittimità ha ritenuto, sussistendo tale vizio, la non utilizzabilità delle indagini investigative all’ interno del processo. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia non costituiscono quindi mezzo di prova e comunque ne risulta, per tale motivo, inficiata la loro produzione (v. art.11 co.2 Dlgs 196/2003 e art 8 co.4 provv. Garante n.60 all.to al Dlgs cit.). (DG)