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(DL) NO ALLO STRAORDINARIO OVE RICHIESTA LA MERA REPERIBILITA’ NOTTURNA (Cass. 22.11.23 n. 32418)
La Corte di Cassazione sulla base di un articolato excursus sia delle pronunce dei giudici di legittimità italiani (v. ex plurimis Cass. 34125/2019) che della giurisprudenza dell’ Unione Europea (sent. 10.09.2015 causa C-266/14) ha ribadito come valga il principio binario per il quale la nozione di “orario di lavoro” sia assolutamente incompatibile con quella di “periodo di riposo”.
In tal senso il periodo di reperibilità notturna deve remunerarsi non già con le maggiorazioni previste per l’ orario di lavoro eccedente quello ordinario bensi’ quale indennità, atteso che di norma, la prestazione lavorativa, non viene svolta.
Diversa invece la questione ove - ad esempio in taluni servizi di servizi di guardia nelle strutture sanitarie - sia richiesta la presenza fisica sul luogo di lavoro realizzandosi una prestazione effettivamente resa con estensione dell’ ordinario orario di lavoro e non di un mero periodo di reperibilità continuativa. (DG)