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(DCM) RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (Cass. 19.05.2022 n. 16273)

In fattispecie di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali, la previsione pattizia di una deroga in pejus rispetto il saggio legale degli interessi moratori, ove risulti risulti gravemente iniqua in danno del creditore è nulla , anche quando la detta clausola sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 192/2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, poichè la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente. Ed infatti medesima rimane la ratio di garantire per un verso la tempestività dei pagamenti con l'imposizione di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento risulti finanziariamente conveniente per i debitori, e per altro verso garantendo ai creditori un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità. (DG)