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(DL) LA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLE PRESTAZIONI DI ELEVATO CONTENUTO INTELLETTUALE (Cass. 22.04.2022 n. 12919)

Circa la qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo piuttosto che subordinato, in presenza di prestazione con alto contenuto intellettuale, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha, anche con l’ Ordinanza in esame, in ossequio a costante e pacifico orientamento confermato come sia necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro, nonché al coordinamento dell’attività lavorativa in funzione dell’assetto organizzativo aziendale (cf. Cass. n. 18414/2013, Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 35947/2011), potendosi ricorrere altresì, in via sussidiaria, a elementi sintomatici della situazione della subordinazione quali l’inserimento nell’organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l’inerenza al ciclo produttivo, l’intensità della prestazione, la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato; in particolare, ai fini della configurazione del lavoro dirigenziale – nel quale il lavoratore gode di ampi margini di autonomia ed il potere di direzione del datore di lavoro si manifesta non in ordini e controlli continui e pervasivi, ma essenzialmente nell’emanazione di indicazioni generali di carattere programmatico, coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente – il giudice deve valutare, quale requisito caratterizzante della prestazione, l’esistenza di una situazione di coordinamento funzionale della stessa con gli obiettivi dell’organizzazione aziendale, idonea a ricondurre ai tratti distintivi della subordinazione tecnico-giuridica, anche se nell’ambito di un contesto caratterizzato dalla c.d. subordinazione attenuata aziendale (Cass. n. 3640/2020, Cass. n. 9463/2016, Cass. n. 7517/2012). (DG)
E’ stata quindi ritenuta coerente con siffatti principi la indagine del giudice di merito circa la prevalenza delle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro anche alla luce degli indici sussidiari. In questo senso, proprio per il contenuto fortemente intellettuale della prestazione, è stato corretto valutare in particolare il pieno inserimento del soggetto all’ interno della compagine organizzativa datoriale con ruolo di sovra ordinazione rispetto i dipendenti, atteso vieppiù come la posizione in parola fosse stata sempre occupata (in precedenza e successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in esame) da lavoratori con rapporto di dipendenza.(DG)