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(DL) NON SONO RINUNCIABILI DIRITTI NON ANCORA MATURATI DA PARTE DEL LAVORATORE, NEPPURE OVE ABDICATI IN SEDE PROTETTA (Cass. 01.03.2022 n. 6664)

Sono decisamente nulle le rinunce (o le transazioni) su diritti non ancora rientrati nel patrimonio del lavoratore. La suprema Corte ha ribadito in termini estremamente chiari come, ove l’ atto dispositivo di quest’ ultimo, abbia impedito l’ insorgenza del diritto non si realizzerebbe una rinuncia (che presuppone la preesistenza del diritto) bensì un atto regolatorio con il quale le parti andrebbero a disporre in termini difformi dalla norma imperativa.

Ed infatti l’ art 2113 uc. c.c. consente in sede protetta le rinunce ma non gli atti regolativi in contrasto con norme imperative; in sede conciliativa si può rinunciare a diritti già maturati ma non si possono concordare regolazioni dei rapporti contrari alle norme imperative; la sede protetta non può essere il luogo in cui si consumano le violazioni, cioe’ si concordano regolazioni contra legem con rinuncia a far valere, ma si può unicamente rinunciare ai diritti già maturati in conseguenza di violazioni realizzate prima e fuori da quella sede (DG).