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(DL) QUALE LA COMPETENZA TERRITORIALE NEL LAVORO SVOLTO DALLA PROPRIA ABITAZIONE? ( Cass. 22.04.2022 n. 12097)
Quando il dipendente svolga la propria prestazione lavorativa in regime di smart working od ancora ove di fatto questa venga resa presso la propria dimora (integrando una dipendenza dell’ azienda) la relativa competenza territoriale è quella del relativo Tribunale del Circondario.
Ai sensi dell’ art 413 cpc il triplice foro del lavoro (ove è sorto il rapporto od ove si trovi la sede dell’ azienda od ancora laddove il dipendente abbia prestato da ultimo la propria attività lavorativa al momento della cessazione del rapporto) ben può identificarsi anche nel Tribunale competente in relazione all’ abitazione del lavoratore, quale dipendenza dell’ azienda intesa come articolazione dell’ organizzazione datoriale strumentale ai fini dell’ impresa.
Dovranno comunque necessariamente sussistere, presso quest’ ultima, tutti gli elementi fondanti il collegamento effettivo tra datore di lavoro e lavoratore nel suo distinto e reciprocamente riconosciuto luogo di lavoro, anche rispetto i terzi (RED).