Gen
25
(DL) IL DIRITTO DEL DATORE DI LAVORO NEL VARIARE MANSIONI E ORARIO DEL DIPENDENTE (Cass. 03.11.2021 n. 31349)
Il collegio, con rara chiarezza, ha espresso principi di particolare importanza all’interno dei diritti e dei doveri posti a presidio del sinallagma contrattuale.
Nel negare l’ obbligo di repechage all’ esercizio del c.d. jus variandi la Corte ha evidenziato che mentre il lavoratore ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, salvo che ricorrano determinati inderogabili presupporti, quello di variare mansioni ed orario del lavoratore è un diritto del datore di lavoro al quale il lavoratore può solo opporre l’ inesistenza delle ragioni addotte o l’ abuso del diritto.
Derivando dal detto assunto come al datore di lavoro incomba la prova della effettività delle ragioni giustificatrici della variazione delle mansioni ed al lavoratore la dimostrazione che dell’ abuso del diritto o la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Continua quindi il Giudice di Legittimità nel rimarcare che l’ espressione orario di lavoro ha un significato pluridirezionale indicativo sia della quantità che della distribuzione temporale della prestazione lavorativa.
Se pertanto il parametro quantitativo dell’ orario stesso, trova definizione nella legge e nell’ oggetto del contratto (senza possibilità di unilaterale modifica), quello distributivo è invece in capo al datore di lavoro, salvo eventuali limiti negoziali o legali.
Ed invero lo jus variandi sia esso di mansioni che di distribuzione temporale della prestazione lavorativa, pur esercitabile unilateralmente, dovrà comunque essere effettivo, comprovato e non pretestuoso nel rispetto di quel criterio della buona fede oggettiva , cioè la reciproca lealtà di condotta, che deve presiedere alla esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed in definitiva accompagnarlo in ogni sua fase, tanto da specificarsi nel dovere, che è stato scritto, essere quello per il quale ciascuna parte del rapporto di lavoro coopera alla realizzazione dell’ interesse della controparte.
E’ fortemente raccomandata la lettura dell’ intera motivazione dell’ Ordinanza qui sinteticamente commentata, attesa la profondità dell’ intervento all’ interno della dinamica giuslavorativa. (DG)