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(DLS) TRANSAZIONE TRA MEDICO E PAZIENTE LEGITTIMA LA RICHIESTA NEI CONFRONTI DELLA STRUTTURA SANITARIA (Cass. 27.09.2021 n. 26118)

La responsabilità della struttura sanitaria per il fatto del medico non viene meno in caso di intervenuta transazione della lite da parte del sanitario con il paziente. La responsabilità della struttura sanitaria per il fatto degli ausiliari, di cui all'art. 1228 c.c., è, invero, una responsabilità per fatto proprio e non una responsabilità per fatto altrui la quale pertanto non viene meno per il fatto che il creditore abbia liberato il medico dalla propria obbligazione. L'errore del medico costituisce solo un mero presupposto per il sorgere della responsabilità della struttura sanitaria. Di conseguenza la circostanza che il medico abbia transatto la lite col paziente, venendo liberato dalla propria obbligazione, non impedisce al paziente nè di introdurre, nè di coltivare la domanda di risarcimento nei confronti della struttura sanitaria ed ha per unica conseguenza la riduzione del quantum debeatur. Al creditore d'una obbligazione solidale è, infatti, sempre consentito transigere la lite con uno dei coobbligati, sciogliendo il vincolo solidale rispetto al transigente e riservando i propri diritti nei confronti degli altri. La liberazione d'uno dei coobbligati, non impedisce di accertare la responsabilità di quest'ultimo nel diverso rapporto tra il danneggiato e i restanti coobbligati. (EC)