Giu

24

21

(DL) PUNTI STRAORDINARI DI VACCINAZIONE COVID-19 IN AZIENDA: LE INDICAZIONI DEL GPDP SULL'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 6.4.2021 (Provv. GPDP del 13.5.2021)

Il 6.4.2021 è stato sottoscritto dalle parti sociali il "Protocollo Nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV- 2/Covid-19 nei luoghi di lavoro" che, da subito, ha posto diversi problemi applicativi soprattutto in considerazione dell'interferenza di molti suoi adempimenti con la normativa a tutela dei dati personali.
Proprio per questo il GPDP è intervenuto con il Provvedimento del 13.5.2021 al fine di rispondere quanto più pragmaticamente ai numerosi quesiti applicativi che il Protocollo poneva, così da consentirne di fatto l'applicazione da parte delle aziende interessate.
Potendo quindi richiamare solo i punti principali sottolineati nel Provvedimento del GPDP (e dovendo necessariamente rinviare per il resto alla sua lettura), si ricordano innanzitutto i presupposti imprescindibili che consentono alle aziende di aderire all'attivazione dei punti vaccinali: a) la disponibilità dei vaccini; b) la presenza e disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario; c) l'adesione consapevole e informata dei lavoratori; d) la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione.
Ancorchè attivati su richiesta dell'azienda, i punti straordinari di vaccinazione costituiscono sempre un'iniziativa di sanità pubblica che si avvale solo del supporto strumentale ed economico del datore di lavoro: la finalità di medicina preventiva e del lavoro costituisce quindi la finalità del trattamento dei dati che, in quanto tale, impedisce al datore di lavoro di averne accesso, non ritenendosi sufficiente in tal senso nemmeno un eventuale consenso al trattamento da parte dei propri dipendenti.
Il trattamento dei dati (sia in fase di valutazione clinica che di somministrazione e registrazione del vaccino) è quindi affidato esclusivamente al professionista sanitario (medico competente o altro personale medico o medici Inail): solo a questi è demandato il compito di raccogliere l'informativa e le adesioni volontarie dei lavoratori, l'individuazione del numero delle dosi e della tipologia di siero/vaccino.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad indicare nella trasmissione del piano vaccinale all'ASL competente, il numero complessivo dei vaccini necessari sulla base delle indicazioni fornite dal professionista sanitario e comunque in assenza di alcun elemento che possa rivelare l'identità dei lavoratori che aderiscono all'iniziativa.
Il GPDP raccomanda anche di adottare, nell'utilizzare strumenti informatici del datore di lavoro per raccogliere le adesioni dei lavoratori, misure tecniche ed organizzative che impediscano che tali informazioni entrino nella disponibilità, anche accidentalmente, del personale preposto agli uffici o comunque di altro personale che tratta i dati dei dipendenti per finalità connesse al rapporto di lavoro.
La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in ambienti selezionati in grado di evitare, per quanto possibile, di rendere conoscibile da parte di colleghi o di terzi, l'identità dei lavoratori che hanno aderito alla campagna vaccinale, mentre, per la registrazione dei dati relativi alle somministrazioni effettuate, i datori di lavoro potranno mettere a disposizione del personale sanitario propri strumenti informatici, ferma restando l'adozione delle misure tecniche e organizzative atte a tutelare la riservatezza dei dati.
Infine, si ricorda che secondo il Protocollo, quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario è equiparato a tutti gli effetti all'orario di lavoro: l'attestazione della prestazione sanitaria per giustificare l'assenza dovrà quindi, a parere del GPDP, essere redatta in "termini generici" o comunque, laddove sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria ricevuta, il datore di lavoro dovrà astenersi dall'utilizzare tale informazione per altre finalità: in ogni caso il datore non può chiedere al dipendente conferma dell'avvenuta vaccinazione nè esibizione del certificato vaccinale. (FA)