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(DF) IL RIPRISTINO DELLA CONVIVENZA NON È CONDIZIONE SUFFICIENTE AD INTERROMPERE LA SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Cass. n. 14037 del 21.05.2021)
Con la pronuncia in commento la S.C., intendendo dare continuità all'orientamento espresso in analoghe fattispecie (Cass. n. 19497/2005, n. 19535/2014, n. 20323/2019), ribadisce come ai fini della prova della riconciliazione dei coniugi non è sufficiente dare dimostrazione della mera convivenza (tantopiù se temporanea e a scopo sperimentale), bensì è necessario dare evidenza della ripresa dei rapporti materiali e spirituali.
In forza di tale principio la Corte ha quindi rigettato il ricorso dell'ex moglie che aveva impugnato la sentenza di divorzio sostenendo la ricostituzione dell'affectio familiare durante un temporaneo periodo di convivenza in occasione di uno stato di convalescenza che aveva colpito entrambi i coniugi.
A parere degli Ermellini, infatti, le circostanze accertate nelle precedenti fasi di giudizio (pagamento dell'assegno, marito che dorme sul divano, assenza di rapporti fisici, relazione extraconiugale intrattenuta dall'ex marito durante la ripresa della convivenza, durata di quest'ultima di appena 4-5 mesi) erano state correttamente valutate dai Giudici di merito e ritenute tali da provare, piuttosto, la mancata ricostituzione della comunione materiale e spirituale anche durante il periodo di coabitazione. (FA)