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(DL) LA RINUNCIA ALLA PAUSA PRANZO FA VENIRE MENO IL DIRITTO AI BUONI PASTO (Cass. n. 22985 del 21.10.2020)
La sentenza in commento prende le mosse dal ricorso presentato contro il Ministero della Giustizia da una dipendente che lamentava la mancata fruizione dei buoni pasto in un determinato periodo del rapporto, chiedendo che le venisse corrisposto l'equivalente importo.
La domanda, già rigettata in primo e secondo grado, viene disattesa anche dalla S.C.con la pronuncia in oggetto in forza della considerazione che la lavoratrice aveva rinunciato alla fruizione della pausa pranzo alla quale, invece, il contratto collettivo applicato al rapporto espressamente vincolava l'erogazione del buono pasto.
La Corte ha infatti ribadito il principio per cui il diritto al buono pasto ha natura assistenziale e non retributiva, in quanto finalizzato ad alleviare il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro, a mangiare fuori casa: dalla natura assistenziale dell'emolumento consegue, secondo la Corte, che il diritto può essere riconosciuto solo nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, quindi, è stato evidenziato come il ccnl applicato al rapporto di lavoro subordinava la sua erogazione alla fruizione di una pausa "per consumare il pasto": pausa alla quale la lavoratrice aveva invece espressamente rinunciato, evidentemente al fine di poter terminare anticipatamente - nel primo pomeriggio - la prestazione di lavoro. (FA)