Nov
19
(DP) LE CONDOTTE DI MOBBING SUL POSTO DI LAVORO POSSONO INTEGRARE ANCHE LA FATTISPECIE DI STALKING (Cass. n. 31273 del 9.11.2020)
Con la pronuncia in commento, la V sezione penale della S.C. si è pronunciata in merito alla riconducibilità delle condotte di mobbing, rilevanti in ambito lavoristico, alla previsione del reato di cui all'art. 612-bis c.p., ovvero al delitto di atti persecutori, più comunemente noto quale reato di "stalking".
La Corte, nel rigettare i motivi di ricorso dell'amministratore delegato di una società accusato proprio di tale reato, ha evidenziato come il contesto entro il quale si colloca la condotta persecutoria rimane del tutto irrilevante, atteso che il nucleo essenziale della condotta penalmente rilevante è rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie.
Considerato quindi che il mobbing, per costante elaborazione giurisprudenziale, è costituito dal ricorrere di un elemento oggettivo (la pluralità di comportamenti vessatori) e di un elemento soggettivo (l'intento persecutorio del datore di lavoro), secondo la Corte le due fattispecie condividono il medesimo nucleo essenziale e il mobbing può senz'altro integrare anche il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. laddove ricorra almeno uno dei suoi ulteriori elementi costitutivi: causazione nella vittima di un perdurante stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva; costrizione della vittima a cambiare le proprie abitudini di vita. (FA)