Ott
06
(DS) LA RESPONSABILITÀ' DEL SANITARIO PER CONDOTTA OMISSIVA VA VALUTATO ALLA STREGUA DI UN GIUDIZIO PROGNOSTICO DI ALTA PROBABILITÀ' LOGICA (Cass. 17.4.2020 n. 12353)
In tema di responsabilità medica, l'accertamento del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del sanitario e il successivo evento lesivo (c.d. "giudizio controfattuale") deve essere condotto alla stregua di un giudizio di "alto grado di credibilità razionale".
E' questo il principio espresso dalla S.C. con la sentenza in commento, laddove ha cassato una pronuncia della Corte d'Appello di Palermo che aveva addebitato ad un medico il decesso di una paziente per aver colpevolmente omesso di sottoporla per tempo ad intervento chirurgico.
La Corte di legittimità, infatti, ha ritenuto che il giudizio di merito si era fondato su un'applicazione meramente probabilistica del nesso di causalità tra omissione ed evento, valutando in particolare le sole astratte possibilità di successo di un comportamento alternativo da parte del sanitario: indirizzo che la Corte (richiamando le pronunce delle SS.UU. n. 30328 del 10.7.2002 e n. 38343 del 24.4.2014) ha ribadito ormai da tempo superato, atteso che il giudizio controfattuale (ovvero l'operazione intellettuale mediante la quale, pensando assente una determinata condotta, ci si chiede se si sarebbe verificata comunque la medesima conseguenza) deve essere condotto sulla base della legge statistica applicata alla circostanze del caso concreto.
Il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti con l'evento lesivo, devono quindi portare ad escludere la responsabilità del sanitario. (FA)