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(DL) L'INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO DEI REQUISITI DI RETRIBUIBILITA' DEL C.D. "TEMPO TUTA" (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1 del 23.3.2020)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l'Interpello n. 1 del 23.3.2020 ha fornito chiarimenti in merito alla dibattuta questione del c.d. "tempo tuta", ovvero la retribuibilità o meno del tempo necessario al dipendente per indossare gli indumenti di lavoro.
Richiamando la copiosa giurisprudenza, soprattutto di legittimità, che si è pronunciata in merito, il Ministero ha sottolineato come il discrimen sia costituito dal potere di eterodirezione del datore di lavoro durante il tempo occorrente al dipendente per vestirsi/svestirsi: secondo il Ministero, pertanto, tale attività deve considerarsi inclusa nell'orario di lavoro (e quindi retribuita) solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia imposto al lavoratore di indossare determinati indumenti dallo stesso forniti, con il vincolo di tenerli sul posto di lavoro.
A parere di chi scrive, tuttavia, l'interpretazione del Ministero appare eccessivamente restrittiva: la S.C. infatti - recentemente con ordinanza n. 5437 del 25.2.2019 - ha piuttosto affermato che "l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento", venendo quindi in rilievo molteplici circostanze dotate di valenza indiziaria a favore della retribuibilità del c.d. "tempo tuta", quali: l'obbligo di custodia degli indumenti in luogo aziendale, il divieto di fare uso di tali indumenti al di fuori del luogo di lavoro, la disciplina dei tempi di vestizione/svestizione.
Fermo restando quindi il valore del parere espresso dal Ministero con l'Interpello in commento, nella valutazione della retribuibilità o meno del tempo di vestizione appare opportuno tenere presenti tutti i parametri richiamati dalla giurisprudenza quali espressione del potere di eterodirezione del datore di lavoro e non i più limitati requisiti indicati dal Ministero. (FA)