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(DP) I FILE INFORMATICI COSTITUISCONO "BENI MOBILI" SUSCETTIBILI DI INTEGRARE IL REATO DI APPROPRIAZIONE INDEBITA (Cass. n. 11959 del 10.04.2020)
Di assoluto rilievo la sentenza in commento che, discontandosi espressamente dalla risalente e maggioritaria intepretazione giurisprudenziale in materia, ha ritenuto che il file informatico costuisce un "bene mobile" suscettibile di appropriazione indebita.
La pronuncia muove dal caso di un ex- dipendente che, prima di rassegnare le sue dimissioni, aveva restituito alla società il notebook aziendale con l'hard disk formattato e privo dei dati informatici originariamente presenti, di cui invece si era impossessato come dimostrato dal loro parziale ritrovamento sul suo computer personale.
Condannato per appropriazione indebita (art. 646 c.p.), l'ex dipendente proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la non configurabilità del reato atteso che dati informatici non possono essere qualificati come cose mobili, secondo la loro nozione penalomente rilevante.
Con articolata disamina la Corte ha rigettato il motivo di ricorso, mettendo invece in risalto la necessità di fornire un'interpretazione della norma penale che, pur sempre rispettosa dei principi di legalità e tassatività, tenga comunque conto delle profonde trasformazioni tecnologiche intervenute nel tempo così da poter garantire l'effettività della tutela penale.
La S.C. ha quindi sottolineato come il file informatico possegga tutti i requisiti della "cosa mibile" nella sua nozione penalmente rilevante, in quanto è entità definibile nello spazio poichè dotato di una sua "grandezza" suscettibile di misurazione (attraverso i "bit") ed è suscettibile di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro mantenendo le proprie caratteristiche strutturali.
Del resto, evidenzia la Corte, anche il denaro può difettare del requisito della "fisicità" (basti pensare alle operazioni di scambio relazzate telematicamente), ma questo certamente non impedisce di ravvisare eventuali ipotesi di reato.
In conclusione, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione di un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer "formattato". (FA)