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(DIM) AL MIGRANTE CHE RICHIEDA LA PROTEZIONE UMANITARIA AI SENSI DELL’ ART 14 LETT. C) DLGS 21/07, OVE QUESTA VENGA NEGATA, DEVE ESSERE FORNITA UNA MOTIVAZIONE NON GENERICA NE’ STEREOTIPATA (Cass. 11312 del 26.04.2019)

Gli Ermellini hanno correttamente ritenuto, con l’ Ordinanza in epigrafe, come il Magistrato adito debba sempre accertare la effettiva situazione del paese di provenienza del migrante onde valutarne situazioni di conflitto con minaccia grave alla vita stessa delle persone e quindi l' assenza di pericolo nel paese di provenienza.
A tal fine Il generico riferimento alle fonti internazionali non risulta sufficiente dovendosi piuttosto accertare ed acquisire, anche d’ ufficio (v. art. 8 3^ co. Dlgs 25/08), gli elementi utili per decidere il singolo caso così da esercitare un concreto e aggiornato potere di indagine.
Ed infatti il riferimento a “fonti internazionali, senza migliore specificazione, non è sufficiente allo scopo anche tenendo conto che in altra parte della motivazione, sebbene ai fini della protezione umanitaria, lo stesso Tribunale ha pur dato atto – questa volta con corredo di riferimenti alle informazioni rese dall’ Easo e da altre fonti – della documentata esistenza anche nel distretto di provenienza del richiedente di fatti tali da rendere la relativa condizione generale comunque assai instabile. La conseguenza ritenuta – per cui al suddetto livello di instabilità non poteva essere riconosciuta una specifica rilevanza alla stregua di conflitto generalizzato - e’ solo genericamente enunciata, e non si capisce se tale sia l’ opinione del Tribunale ovvero l’ attestazione tradotta dalle suddette fonti”. (DG)