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(DC) I CONGIUNTI DELLA VITTIMA VANNO RISARCITI DEL PROPRIO DANNO NON PATRIMONIALE ANCHE SE I POSTUMI SONO PARZIALMENTE INVALIDANTI (Cass. 4.11.2019 n. 28220)
Già da tempo la S.C. ha riconosciuto ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti la risarcibilità del danno non patrimoniale "iure proprio", in quanto danno che trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (cfr. Cass. S.U. n. 9556/2002): con la pronuncia in esame la S.C. ha espressamente esteso tale principio anche all'ipotesi di postumi solo parzialmente invalidanti.
La S.C., infatti, ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nell'escludere il risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti sul presupposto che la vittima non fosse risultata "del tutto dipendente dai familiari" e che, in ogni caso, l'assistenza prestata - anche durante i ricoveri ospedalieri- rivestisse natura familiare, al contrario ha affermato il principio per cui anche un'invalidità parzialmente invalidante può comportare per i prossimi congiunti, oltre al dolore, un impegno di assistenza che, ancorchè motivata da vincoli di affetto, non vale ad escludere un concreto pregiudizio alle proprie abitudini di vita.
La Corte ha altresì ribadito che la prova del pregiudizio non patrimoniale può essere fornita anche oralmente, per apprezzare l'entità del sacrificio subìto dai parenti della vittima, oltre che in via presuntiva facendo riferimento alla gravità delle lesioni. (FA)