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(DC) NON VESSATORIETA’ DELLA CLAUSOLA NEL LEASING CHE LASCIA ALL’UTILIZZATORE IL RISCHIO DI PERDITA DEL BENE (Cass. 23.05.2019 n.13956)
I giudici di legittimità si sono pronunciati sulla natura di una clausola apposta in un contratto di leasing con la quale l’utilizzatore, in caso di perdita del bene oggetto del contratto, era obbligato a titolo di indennizzo al pagamento dei canoni non ancora scaduti e del prezzo di riscatto. Secondo le motivazioni della sentenza in commento una simile clausola risponderebbe alla necessità di regolare più nel dettaglio la disciplina legale contenuta nell’art. 1523 cod. civ. che si applicherebbe in via analogica. Si consolida così la giurisprudenza che assimila il leasing alla vendita con riserva di proprietà. Non è quindi da considerarsi tale clausola una penale con funzione risarcitoria giacché non presuppone l’inadempimento dell’utilizzatore. Una simile disposizione è solamente volta a porre il rischio di perdita della cosa in capo all’utilizzatore non provocando alcun aggravamento degli obblighi a cui questo sarebbe stato assoggettato laddove il contratto fosse stato ritualmente eseguito. (GT)