Ott
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(DA) GARE D'APPALTO SU PIATTAFORME INFORMATICHE: I MALFUNZIONAMENTI NON DANNO TITOLO A REVOCARE LA PROCEDURA (Tar Sicilia 18.09.2019 n.2206)
Se la stazione appaltante revoca una procedura di gara in ragione di alcune criticità informatiche registratesi nel corso delle gara telematica commette un illecito.
Secondo la sentenza del Tar Sicilia, Catania, n.2206 del 2019 problemi tecnici di lentezza della piattaforma non compromettono l’integrità della documentazione telematica, nè è presente il rischio di alterazione e manomissione della documentazione di gara.
Secondo il TAR, l’amministrazione doveva intervenire in una fase antecedente all’apertura delle offerte economica, non appena resasi conto dei problemi gestionali della piattaforma informatica; in ogni caso l’interesse pubblico di prevenire possibili contenziosi scaturenti “dalle problematiche legate alla impossibilità di garantire la assenza di soluzione di continuità nello svolgimento delle diverse fasi di gara” è irragionevole, essendo un fattore di per sé incerto, ed in assenza di altri dati oggettivi che facessero propendere per una verosimile instaurazione di futuri contenziosi. (MA)