Set
09
(DS) - I REQUISITI DELLA LEGGE SCIENTIFICA NELL'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' MEDICA (Cass. Pen. 11.6.2019 n. 26568)
Con la sentenza in oggetto, la Quarta Sezione Penale della Cassazione svolge un'approfondita ed accurata disamina dei requisiti necessari affinchè una legge scientifica possa essere utilizzata nel procedimento logico-giuridico di accertamento della responsabilità professionale nel campo medico.
Premessa l'applicazione della teoria condizionalistica (o della "causalità umana") integrata dal criterio della sussunzione del fatto sotto leggi scientifiche, la Corte ha precisato che tali leggi scientifiche (di natura universale o statistica) devono godere dei seguenti requisiti:
a) "generalità" ovvero la possibilità di applicare la teoria scientifica ad un numero imprecisato di casi;
b) "controllabilità" della teoria, ovvero la sua capacità di non essere falsificata o smentita: "ove un'affermazione scientifica si imbatta in un singolo caso falsificante, essa deve essere immediatamente respinta";
c) "grado di conferma della teoria scientifica" nel senso che deve fornire certezza dei suoi dati, ancorchè in un dato momento storico e non in senso assoluto;
d) "diffusa accettazione della teoria dalla comunità scientifica internazionale" , nel senso che la legge scientifica non deve essere unanimamente accolta dalla comunità internazionale, ma quantomeno diffusamente condivisa: requisito che, secondo la S.C., è il più rilevante tra tutti, segnando il discrimine tra affermazione e negazione del nesso di causalità.
Secondo la S.C., quindi, è alla stregua di tali requisiti che deve essere data applicazione al principio di diritto già affermato dalle SS.UU. in tema di nesso causale nell'ambito della responsabilità medica ("il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica-- universale o statistica- si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva" - SS.UU. 10.7.2002 n. 30328). (FA)