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(DPE) DIVIETO DI ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ MEDICA PRIVATA OVE CONNESSA ALLA CONDOTTA DI REATO IN TEMA DI CORRUZIONE (Cass. 31.01.19 n. 8060)
La Cassazione con la sentenza 806019 ha affermato che l’attività professionale privata del medico può essere oggetto di misura interdittiva di cui all’art. 289 cpp se strettamente connessa alla funzione pubblica.
La vicenda riguarda un medico (dirigente presso l’Ospedale Alfa) il quale in situazione di conflitto di interessi ed in violazione dei doveri d'ufficio ha favorito l'acquisto da parte dell’Ospedale Alfa di dispositivi medici forniti dalla Società Beta di cui deteneva una quota per interposta persona, in tal modo assicurando alla Società Beta notevoli ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti sanitari.
Il programma criminoso è stato favorito dalla rete di collegamenti e di rapporti creata dal medico con l’attività privata nello studio associato con la moglie, con l’attività di docenza presso l’Università della stessa città, e quale Direttore di un innovativo Laboratorio di Ricerca pubblico.
La Cassazione in conclusione ha confermato la decisione del Tribunale di estendere la misura interdittiva all’attività privata, e cioè all’attività di studio e ricerca, alla docenza e quale incaricato di pubblico servizio del medico, in quanto è stata sinergicamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi illeciti (PS)