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(DLG) ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA REGIONALE LADDOVE VÌOLA LA SFERA DI COMPETENZA STATALE CHE RISERVA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA LA DISCIPLINA DEL PUBBLICO IMPIEGO (C.Cost. 25.01.2019 n. 10)

Con la pronuncia in oggetto la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell’ art. 17, comma 97, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, che prevede che, nelle more dell’attuazione dell’art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale iscritto all’albo dei giornalisti che, a seguito di concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La Corte, infatti, sottolinea che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici deve ricondursi alla materia dell’ “ordinamento civile” di cui alla norma costituzionale citata, posto che con la privatizzazione del pubblico impiego è stata estesa ai dipendenti pubblici la disciplina del rapporto di lavoro del codice civile e della specifica contrattazione collettiva, così coe stabilito dall’art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Orbene, tanto premesso, la Consulta afferma: “L’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni, prevede, al comma 2, ultimo periodo, che «[n]ell’ambito dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità» ed alla luce di tale previsione il contratto collettivo relativo al personale del Comparto funzioni locali ha disciplinato la posizione dei giornalisti addetti agli uffici stampa in questione. Pertanto, la legge impugnata vìola la sfera di competenza statale, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego”. (AO)