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(DPE) LA FIRMA DEL DIPENDENTE SUL PROSPETTO PAGA NON LIBERA IL DATORE DI LAVORO DAL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI (Cass. 21.01.2019 n. 2565/2019)

E’ quanto statuito dalla terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2565/2019 all’esito dell’accertamento della responsabilità penale del datore di lavoro per omesso versamento di ritenute previdenziali.
Muovendo da un’attenta disamina del valore probatorio delle buste paga firmate dal dipendente, la Corte ha mostrato di aderire all’orientamento consolidato delle sezioni civili secondo cui, stante l’assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto risulta dalle buste paga e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, tali documenti, ancorché sottoscritti dal dipendente con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento.
Pertanto, ha ritenuto la Corte adita che “il rilascio del prospetto paga, siccome imposto dalla legge, non può produrre di per sé le stesse conseguenze connesse al rilascio della quietanza ed avere, quindi, lo stesso valore negoziale, tanto più che si tratta di documento proveniente dal debitore, non dal creditore”.
Ne deriva che la mera sottoscrizione del prospetto paga, non possedendo il valore, anche probatorio, della quietanza, non può esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di estinguere il debito, potendosi liberare solo con la materiale corresponsione dei contributi previdenziali. (GP)