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(DL) RESPONSABILITA’ PENALE DEL DATORE DI LAVORO PER L’INFORTUNIO DEL LAVORATORE ANCHE A FRONTE DELL’ ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA (Cass. 06.11.2018 n. 50000)

Con sentenza n. 50000 del 6.11.2018 la Suprema Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha ridisegnato i confini della responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio del lavoratore affermando che, in materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia, ha l'obbligo, non solo di disporre adeguate ed idonee misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori.
La pronuncia scaturisce dal ricorso promosso dal datore di lavoro, condannato per culpa in vigilando, finalizzato ad accertare l’insussistenza della propria responsabilità in virtù dell’assolvimento di quanto imposto dall’art. 2087 c.c., avendo provveduto a predisporre idonee misure di sicurezza, a fornire ai lavoratori un’adeguata informazione circa i rischi connessi alla prestazione di lavoro, nonché a svolgere apposite esercitazioni in azienda.
Nel rigettare il ricorso proposto dal datore di lavoro, la Suprema Corte, fornendo un’interpretazione estensiva dell’art. 2087 c.c., ha ritenuto che tale norma, lungi dall’imporre al datore di lavoro la creazione di un ambiente lavorativo a rischio zero, onera lo stesso non solo ad adottare tutte le misure che nel caso concreto risultino necessarie, ma anche a vigilare continuamente il loro rispetto. Solo tale lettura e conseguente applicazione in concreto della norma, consente di garantire l’incolumità dei lavoratori. (GP)