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(DS) NEI GIUDIZI DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITA’ MEDICA, LA PROVA DEL NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA ED EVENTO SPETTA AL DANNEGGIATO (Cass. 19.07.2018 n. 19204/2018)

E’ quanto statuito dalla Suprema Corte all’esito di un giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità di un’azienda sanitaria per il decesso di una paziente, in conseguenza del quale le eredi proponevano domanda giudiziale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Prendendo le mosse da un consolidato orientamento di legittimità, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha rigettato il ricorso delle eredi sancendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per colpa medica, è onere del paziente che si pretende leso dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico ed il danno di cui si richiede il risarcimento.
Invero, ha ritenuto la Corte, in applicazione dell’art. 1218 c.c. il creditore può ritenersi esonerato dall’onere di provare la colpa del debitore, mentre è tenuto a dare prova dell’esistenza del nesso di causalità tra la condotta del debitore ed il danno di cui si chiede il risarcimento. Con la conseguenza che, dall’omissione probatoria non potrà che discendere il rigetto della domanda per incertezza nel merito. (GP)