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(DL) L'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON E' DOVUTA SOLO SE IL DATORE DI LAVORO DIMOSTRA DI AVER OFFERTO AL LAVORATORE DI USUFRUIRE DEL PERIODO FERIALE (Cass. 14.06.2018 n. 15652)
La Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto ha deciso un ricorso in materia di retribuzione di ferie non godute da parte di un lavoratore dipendente.
Il caso in esame prende le mosse dal rifiuto di una ASL di monetizzare, alla cessazione del rapporto, le ferie non godute da un dipendente nei 3 anni precedenti.
In primo e secondo grado il lavoratore si era visto rigettare la sua richiesta atteso che i Giudici di merito non ritenevano sussistere la prova – valutata a suo carico – di aver richiesto a suo tempo di fruire delle vantate ferie, ritenendo pertanto che l’esclusione dell’indennità sostitutiva derivasse da una scelta del lavoratore di non usufruire delle ferie.
La S.C., invece, nel cessare con rinvio la sentenza impugnata e confermando quanto già affermato con sua precedente sentenza (n. 2496/2018), ha ritenuto che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non sussiste solo se è il datore di lavoro a dimostrare di avere offerto al lavoratore un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui lo stesso non abbia usufruito.
Ed infatti, secondo il percorso logico della S.C., qualora il datore di lavoro, nell’ambito del proprio potere di stabilire il godimento delle ferie, offra il proprio adempimento fissando il tempo delle ferie in modo adeguato e sia, invece, il lavoratore a non “ricevere” tale adempimento, la sopravvenuta impossibilità della prestazione (ovvero l’impossibilità di godimento delle ferie) resta a carico del lavoratore medesimo e l’obbligazione datoriale si estingue essendo divenuta la prestazione impossibile per fatto non imputabile al debitore/datore di lavoro. (FA)