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(DL) LA GRAVITA' DELLA CONDOTTA VA VALUTATA ANCHE SOTTO IL PROFILO DEL SUO DISVALORE NELL'AMBIENTE DI LAVORO (Cass. 15.09.2017 n. 21506)
Con la sentenza n. 21506 del 15.9.2017 la S.C. nel ribadire il principio secondo il quale il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare va effettuato con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (entità della mancanza, moventi, intensità dell’elemento intenzionale), ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che si era rivolto al titolare dell'azienda, dinanzi a colleghi e clienti, in modo ingiurioso e minaccioso in occasione della consegna della busta paga e del relativo assegno di pagamento.
La S.C., prendendo in esame sia gli elementi oggettivi della vicenda (comportamento osservato dalla parti), sia gli antefatti dell'episodio (modalità di pagamento precedentemente osservate), sia gli eventuali elementi attenuanti (lunga anzianità di servizio del dipendente) ha ritenuto sussistere la giusta causa di licenziamento per la lesione irrimediabile del vincolo fiduciario, anche in considerazione del danno all'immagine dell'azienda e del particolare "disvalore ambientale" della condotta del lavoratore, essendo “idonea ad assurgere per i dipendenti più giovani a modello diseducativo e disincentivante dall’adempimento degli obblighi di lavoro e di reciproco rispetto”.(FA)