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(DS) I MEMBRI DELL'EQUIPE MEDICA MANTENGONO LA RESPONSABILITA' DELL'INTERVENTO ANCHE NELLA FASE POST-OPERATORIA (Cass. pen. 18.05.2018 n. 22007)

Con la sentenza n. 22007 del 23 gennaio 2017 (depositata il 18 maggio 2018), la 4^ sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito i principi, già precedentemente espressi, in materia di responsabilità dell'equipe medica durante la fase operatoria e post-operatoria.
In particolare, la S.C. ha ricordato come la responsabilità di equipe sussiste non solo quando l'intervento dei sanitari viene attuato attraverso una cooperazione sincronica ma anche allorchè gli interventi siano tra loro diacronici, ovvero attraverso atti medici successivi affidati a diversi sanitari, dotati della medesima o differente specializzazione.
In entrambi i casi la responsabilità del singolo sanitario all'interno dell'equipe è regolata dal principio di affidamento nella professionalità degli altri, che costituisce il limite concreto all'obbligo di diligenza gravante su ogni membro dell'equipe nei confronti del paziente.
Ne consegue che, laddove il lavoro di equipe sia diacronico è necessario che il passaggio di consegne tra un medico e l'altro avvenga in modo efficiente ed informato non potendo, altrimenti, il medico "originario" invocare il principio dell'affidamento quale esimente di propria responsabilità per l'evento dannoso sopravvenuto successivamente al proprio materiale intervento.
Di conseguenza, anche affrontando il tema dello "scioglimento dell'equipe medica" e della fase post-operatoria, la S.C. ha affermato il principio per cui "dopo l'intervento, il sanitario non può tout-court disinteressarsi del paziente ma deve sempre controllare il decorso operatorio, quanto meno affidando il paziente ad altri sanitari debitamente edotti, in grado di affrontare eventuali complicanze, più o meno prevedibili": anche a seguito del materiale scioglimento dell'equipe, pertanto, persiste l'obbligo di garanzia a carico del sanitario che impone, quantomeno, l'affidamento legittimo e informato del paziente ad altri sanitari in grado di seguire il suo decorso post-operatorio (FA).