Set

13

18

(DS) RESPONSABILITA’ DELLA STRUTTURA SANITARIA E ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE SANITARIA (Cass. 26.06.2018 n. 16828)

Con la sentenza n. 16828/2018 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito le regole di riparto dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità medica, in particolare nel giudizio nei confronti della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione medica dedotta nel contratto di ospedalità.
La Corte impone al danneggiato l’onere di provare il contratto, l’aggravamento della patologia ovvero l’insorgere di nuove patologie, nonché il nesso causale tra la circostanza e la condotta attiva o omissiva dei sanitari.
Diversamente, sulla struttura sanitaria grava l’onere di provare la diligenza dei sanitari nell’esecuzione della prestazione professionale e che i danni lamentati dal danneggiato siano dovuti ad un evento imprevisto e imprevedibile.
Laddove, però, all’esito dell’istruttoria permanga l’incertezza sulla causa del danno, secondo i giudici di legittimità le conseguenze sfavorevoli in termini di onere probatorio gravano su parte attrice.
Pertanto, solo se il danneggiato prova che i danni lamentati sono causalmente riconducibili alla condotta dei sanitari, allora la struttura deve provare che gli stessi discendono da una causa imprevedibile e inevitabile (FA).