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(DPE) IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E' AMMESSO ANCHE QUANDO LA NOTIZIA OFFENSIVA NON INDICA IL NOMINATIVO DEL SOGGETTO PASSIVO (Cass. civ. 26.10.2017 sentenza n. 25420).
Con la recente ordinanza del 26.10.2017 n. 25420 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la configurabilità del danno da diffamazione a mezzo stampa anche quando il soggetto passivo non è specificatamente ed espressamente nominato dalla
notizia della cui illiceità si discute.
Stando alla Suprema Corte, infatti, è ammesso il risarcimento del danno in tutti i casi in cui la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di identificare la persona offesa, con ragionevole certezza, facendo riferimento ad altre fonti informative di pubblico dominio dalle quali sia possibile desumere tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali, ad esempio, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, ovvero i riferimenti personali e temporali). (AS)