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(DL) SÌ AL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PER IL LAVORATORE CHE COPIA I DATI AZIENDALI ANCHE SE NON LI DIVULGA A TERZI (Cass. civ. 24.10.2017 sentenza n. 25147)
Con la sentenza n. 25147/2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la condotta addebitata al ricorrente - consistita nella
sottrazione,mediante copia su chiave usb personale,di dati appartenenti alla società e riferibili all'attività da questa svolta –
integrasse, di per sé, ed a prescindere dall'avvenuta divulgazione a terzi delle informazioni raccolte, la condotta prevista
dalla disposizione collettiva invocata e sanzionata con la massima sanzione espulsiva.Ed invero la Corte ha ritenuto che la condotta addebitata al ricorrente dovesse essere ricondotta nell'ipotesi del “furto o danneggiamento volontario di materiale
di impresa e nel trafugamento di schede, disegni di macchine, utensili o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di
procedimenti di lavorazione” (art. 52 del ccnl applicato), e non già alla violazione meno grave, punita con sanzione conservativa (dall'ammonizione scritta alla sospensione), consistente nella mera utilizzazione in modo improprio di strumenti di lavoro aziendali. La Corte, di seguito, ha inoltre precisato che ai fini del perfezionamento della condotta non era
essenziale l'avvenuta divulgazione a terzi dei dati di cui il lavoratore si era indebitamente appropriato essendo a tal fine sufficiente la mera sottrazione dei dati stessi. Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod. civ, difatti, come affermato da un ormai consolidato orientamento, confermato anche di recente, si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività (cfr. Cass. civ., sez. lav., sentenza del 30.01.2017 n. 2239).(NP)