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(DL) LICENZIAMENTO ED ESCLUSIONE DALLA SOCIETA' DEL SOCIO LAVORATORE - IL SOCIO LAVORATORE DI UNA COOPERATIVA NON HA DIRITTO ALLA TUTELA REINTEGRATORIA QUALORA OMETTA DI IMPUGNARE, ASSIEME AL LICENZIAMENTO, ANCHE LA DELIBERA DI ESCLUSIONE DALLA SOCIE
Con la sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto la discussa questione avente ad oggetto il rapporto intercorrente tra la delibera di esclusione del socio lavoratore di società cooperativa ed il licenziamento dello stesso, quando tali provvedimenti siano contestualmente adottati sulla base dei medesimi motivi.
Nell'esaminare la questione la Suprema Corte ha preliminarmente affrontato la problematica relativa al legame che si instaura tra il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro in tutti i casi in cui un socio di cooperativa intrattenga con la società anche un rapporto lavorativo.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno ribadito il superamento del passato rientamento che riservava al rapporto
associativo una sorta di primazia sul rapporto di lavoro. Gli ermellini hanno, infatti, ammesso la sussistenza di un collegamento necessario tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, i quali sono preordinati al medesimo scopo pratico. E' nella fase estintiva, tuttavia, che i due rapporti non possono più viaggiare in modo parallelo. Ciò perché, mentre il recesso dal rapporto di lavoro non comporta necessariamente la cessazione del rapporto associativo, ben potendo il socio
rimanere tale anche se inattivo, al contrario la delibera di esclusione dalla società travolge anche il rapporto di lavoro. Ai
sensi dell'art. 5, comma 2 L. 142/2001 "Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione deliberati nel rispetto delle previsioni statuarie e in conformità agli articoli 2526 e 2527 del codice civile".Sulla base di tale disposizione, pertanto, la delibera di esclusione del socio sarebbe sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro senza la
necessità di uno specifico atto di licenziamento. Quando però, in base agli stessi motivi della delibera di esclusione, viene
intimato al socio anche il licenziamento, quest'ultimo per ottenere una tutela piena (reintegratoria) è tenuto ad impugnare,
oltre a tale provvedimento, anche la delibera di esclusione nei termini di cui all'art. 2533 c.c. In tale senso si sono espresse le
Sezioni Unite della Suprema Corte cosi risolvendo il contrasto interpretativo sui rimedi applicabili nel caso in cui entrambe gli
atti precitati siano ritenuti illegittimi. Stando ai Giudici di legittimità, in questo caso la tutela c.d. restitutoria non deriva
dall'applicazione dell'art. 18 L. 300/70 bensì dalla invalidazione della delibera di esclusione dalla società conseguente all'accoglimento della domanda del socio. Dunque, a parere della Corte di Cassazione, nelle circostanze descritte, al socio che abbia impugnato il solo licenziamento, compete unicamente la possibilità di agire in giudizio per ottenere la tutela risarcitoria .(AS)