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(DCV) LE CLAUSOLE CLAIMS MADE NON SONO VESSATORIE (Cass. Civ. 23.11.2017 sentenza n. 27867)
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con la sentenza 23/11/2017 n. 27867 si è pronunciata su una questione fortemente dibattuta ovvero se le clausole claims made debbano considerarsi clausole vessatorie o meno, dunque se debbano essere approvate per iscritto.
Giova ricordare che l’apposizione in un contratto di assicurazione di una simile clausola incide sulla determinazione
temporale del risarcimento. La stessa, infatti, fa si che la polizza possa “coprire” solo le richieste di risarcimento proposte
durante la copertura assicurativa.
Ebbene, nella sentenza suindicata, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire un aspetto controverso in materia, ritenendo
la clausola claims made non vessatoria.
La Cassazione ha difatti precisato: «La polizza contenente la clausola claims made viene a ricomprendere tutte le richieste di
risarcimento pervenute durante il periodo di validità del contratto, così garantendo la copertura di tutti danni
potenzialmente già in corso, anche se causati da errori professionali precedentemente commessi e non ancora conosciuti,
quanto alle conseguenze, dal professionista”
Dunque la clausola di specie, secondo la Corte va inquadrata non già nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare
oppure ad escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle volte a meglio descrivere l’oggetto del contratto e, nello
specifico del rischio assicurato.
Richiamando inoltre l’orientamento, ormai incontrastato, delle Sezioni Unite (sent. n. 9140 del 06/05/2016), la Corte di
Cassazione ha ritenuto opportuno ricordare come nelle clausole claims made c.d. pure «si prescinde dal momento di
verificazione del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta
risarcitoria da parte del terzo danneggiato».
Per questo stesso motivo, la Corte ha sostenuto che le suddette clausole possono considerarsi meritevoli di tutela in quanto
comportano vantaggi e svantaggi reciproci tanto per il danneggiato quanto per l’assicurato. Infatti, se le stesse
e non coprono i fatti illeciti verificatisi prima della scadenza del contratto la cui richiesta intervenga dopo la scadenza
stessa – effetto svantaggioso – tuttavia coprono i fatti illeciti verificatisi prima della vigenza del contratto a patto che
durante la vigenza dello stesso intervenga la richiesta risarcitoria – effetto vantaggioso».
Come anticipato e in virtù di questo ragionamento, la Cassazione si è espressa ritenendo non vessatorie le clausole claims
made. (AP)