Lug

14

15

(DCV) RESPONSABILITÀ CIVILE: QUANDO PUÒ ESSERE RICONOSCIUTO IL DANNO MORALE CATASTROFALE IN FAVORE DEGLI EREDI (Cass. civ. 19 giugno 2015, n. 12722)

Con la sentenza 19 giugno 2015, n. 12722 la Corte di Cassazione ritorna a soffermarsi sulla delicata questione riguardante l'individuazione delle condizioni legittimatrici del riconoscimento del c.d. danno morale catastrofale in favore degli eredi della vittima che sia deceduta quasi subito dopo aver subito le conseguenze dell'evento costituente illecito extracontrattuale.
La sentenza afferma il principio secondo cui, ai fini del riconoscimento del c.d. danno catastrofale, è indispensabile che la vittima, nell'apprezzabile intervallo temporale che ha preceduto la sua sopravvenuta morte, si sia mantenuta lucida ed abbia potuto, così, assumere consapevolezza della estrema gravità delle sue condizioni e, quindi, dell'inevitabile evento letale che si sarebbe per lui verificato.
La Corte ha inteso confermare l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in base al quale, in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale, il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte, con la conseguenza che, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta.



NP
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.