Lug

14

15

(DAL) NO AGLI OGM: APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE A TUTELA DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE (Cons. di Stato, Sez. III, 06.02.2015, n. 605)

Con la pronuncia de qua, i Giudici del Consiglio di Stato ritengono corretto il provvedimento del Ministero della Salute, unitamente con quelli delle Politiche Agricole e dell’Ambiente, con il quale è stata vietata la coltivazione di una specifica varietà di mais, ossia OGM MON 810, sulla base della considerazione secondo cui, non prevedendo l’autorizzazione 98/294/CE alcuna misura di gestione e non avendo altresì la Commissione ritenuto di intervenire per imporne l’attuazione, alla luce dell’art. 53 del Regolamento n. 178/2002, il mantenimento della coltura di tal tipo di mais transgenico, senza adeguate e specifiche misure, non tutelasse sufficientemente l’ambiente.

Nella vicenda de qua, si sottolinea che l’applicazione del principio di precauzione, prevede soltanto l’esistenza di un “rischio potenziale” per la salute, nonché per l’ambiente, e non la già la sussistenza di prove scientifiche sul collegamento tra la causa, oggetto di divieto, e gli effetti, negativi, che si vogliono eliminare o quantomeno ridurre.

Il medesimo principio, altresì, comporta che allorquando non siano conosciuti, con assoluta certezza, i rischi connessi ad una attività pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba configurarsi sotto forma di una prevenzione “anticipata”, rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche medesime, e ciò anche nel caso in cui i danni non siano ben conosciuti o soltanto potenziali.


NP
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.