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(DP) OMESSO VERSAMENTO DI IMPOSTE: ESCLUSA LA DOPPIA SANZIONE PENALE ED AMMINISTRATIVA (Trib. Asti, 07.05.2015 - Corte Edu, 04.03.2014, Grande Stevens ed altri contro Italia)
Con la sentenza emessa lo scorso 7 maggio 2015, il Tribunale di Asti, nel contesto di un procedimento penale avente ad oggetto un reato tributario, ha ritenuto che la circostanza che l’imputato avesse già subito un procedimento amministrativo per il medesimo fatto, conclusosi con una rilevante sanzione pecuniaria (oltre 500,000 Euro), fosse sufficiente ad escludere la possibilità di essere perseguito anche penalmente.
La pronuncia torna ad affrontare lo spinoso tema della compatibilità con il principio del ne bis in idem del sistema del doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) in presenza di un´unica condotta, alla luce delle recenti sentenze della Corte EDU intervenute sul punto - vd. Corte Edu, 4 marzo 2014, G.S.; Corte Edu, 20 maggio 2014, N. c. Finlandia e Corte Edu 27 novembre 2014, L.D. c. Svezia.
In particolare, con la sentenza emessa in data 4 marzo 2014 nella causa “Grande Stevens e altri contro Italia”, i giudici di Strasburgo hanno puntualizzato che, in presenza di una doppia sanzione a fronte dell´accertata condotta di manipolazione di mercato, sebbene il processo innanzi alla Consob abbia pacificamente natura amministrativa, le sanzioni inflitte devono essere considerate a tutti gli effetti come penali, anziché amministrative, vista l'eccessiva severità delle stesse.
Alla luce del ragionamento della Corte Europea, dunque, una volta applicate le sanzioni amministrative - ove queste siano severe ed afflittive - non possono essere irrogate anche sanzioni penali, nei confronti dello stesso soggetto, per il medesimo fatto, pena la violazione del ne bis in idem.
Ebbene, muovendo dalle suddette considerazioni, la sentenza del Tribunale di Asti in commento ha statuito che, ai sensi dell'art. 649 c.p.p. (divieto di un secondo giudizio), deve disporsi il non luogo a procedere nei confronti del contribuente che, citato a giudizio in sede penale per il delitto di mancato versamento delle imposte sul valore aggiunto, risulti per tale violazione già stato sanzionato - con una pena pecuniaria assolutamente significativa, tanto da assumere natura penale - in sede amministrativa.
NP
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