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(DAL) NUOVO REGOLAMENTO COMUNITARIO SULL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI APPLICATO DAL 13.12.2013 (Regolamento UE n. 1169/2011)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 applicato a partire dal 13 dicembre 2014, estende l'obbligo di indicare la completa tracciabilità del prodotto (indicazione del paese di origine o di provenienza delle materie prime) anche alle carni suine, avicole e ovi-caprine, come già accade per le carni bovine, il miele, l'olio d'oliva, la frutta fresca e gli ortaggi.
ll testo consolida e aggiorna l'etichettatura generica di prodotti alimentari, regolata dalla direttiva 2000/13/CE, nonché l'etichettatura nutrizionale, prevista invece dalla direttiva 90/496/CEE.
Secondo le nuove disposizioni, la "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, in una tabella comprensibile, sull'imballaggio. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni. La data di scadenza, invece, deve essere indicata anche sui prodotti confezionati singolarmente.
Il regolamento introduce l'obbligo dell'informazione nutrizionale per la maggioranza degli alimenti elaborati. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono: valore energetico, grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.
Viene introdotto anche l’obbligo di chiarezza e leggibilità dell'etichetta prevendendo misure minime per i caratteri da riportare nell'informazione obbligatoria.
Il Regolamento UE N. 1169/2011 è applicato dal 13.12.2013, salvo per l'articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale), che sarà applicato a partire dal 13 dicembre 2016 e la parte B dell'allegato VI, che sarà applicato dal 1 gennaio 2014.
Viene lasciata la facoltà ai singoli Stati di introdurre ulteriori prescrizioni sull’origine.
Al contrario, è previsto l’esenzione dall’obbligo di etichettatura conforme per le preparazioni realizzate nella grande distribuzione.
Ulteriori principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/2011:
- Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta: bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine «caffè» o «tè», destinate a essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina (quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l), dovranno riportare la dicitura «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento».
- Surgelati: nel caso di alimenti congelati prima della vendita e venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato».
- Oli e grassi raffinati di origine vegetale: possono essere raggruppati nell’elenco degli ingredienti sotto la designazione «oli vegetali» «grassi vegetali», immediatamente seguita da un elenco di indicazioni dell’origine vegetale specifica e, eventualmente, anche dalla dicitura «in proporzione variabile». Se raggruppati, gli oli vegetali sono inclusi nell’elenco degli ingredienti, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, sulla base del peso complessivo degli oli vegetali presenti. L’espressione «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi, deve accompagnare l’indicazione di un olio.

AP
Si segnala che il Regolamento è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.