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(DL) LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: LA SOLA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI REPECHAGE NON DETERMINA LA REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE (Trib. Roma, ordinanza 8.08.2013; Trib. Varese, ordinanza 2.09.2013)

Nelle due sentenze in commento la giurisprudenza di merito, pur ritenendo non adempiuto l’obbligo di repechage da parte dell’azienda lavoro, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro affermando espressamente che il mancato adempimento dell’obbligo di repechage esula propriamente dal concetto di “fatto posto a fondamento del licenziamento” e debba essere ricollegato alle “altre ipotesi” in cui il Giudice, pur accertando profili di illegittimità del licenziamento, dichiara comunque risolto il rapporto di lavoro e limita la condanna al risarcimento del danno (peraltro con quantificazione dell’indennità sui livelli minimi).

Dunque, la violazione dell’obbligo di repechage non determina la reintegrazione del lavoratore licenziato. La nuova formulazione dell’art. 18 Stat. lav., infatti, prevede detta reintegrazione solo nei casi in cui si accerti la “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, mentre nelle altre ipotesi, tra cui rientra la violazione dell’obbligo di repechage, prevede l’applicazione della sola tutela indennitaria.

Le motivazioni del Tribunale si fondano sul presupposto che l’obbligo di repechage non è propriamente il fatto posto a base del licenziamento bensì una sua conseguenza, nel senso che il datore di lavoro, una volta venuta meno la posizione lavorativa, è tenuto, prima di recedere dal contratto, a verificare se vi sia possibilità di ricollocazione del dipendente all’interno dell’azienda.


AP
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