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(DT) FONDO PATRIMONIALE: LA SUA COSTITUZIONE TROPPO VICINA ALL’ESECUZIONE NON INTEGRA LA PROVA DI UNA CONVENZIONE MATRIMONIALE SIMULATA (C.T. R. Firenze 16.09.2013 n. 64)
La Commissione Tributaria Regionale di Firenze con la sentenza del 16 settembre 2013, n. 64 ha dato vita ad un nuovo orientamento, stabilendo che la costituzione di un fondo patrimoniale contigua all’esecuzione sui beni dei coniugi non costituisce prova della simulazione dell’atto per sottrarre i beni stessi al riscuotitore. Dunque, quest’ultimo può iscrivere una valida ipoteca.
La sentenza in commento, tuttavia, precisa che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è inopponibile a terzi nell’ipotesi in cui sia privo del requisito formale della pubblicità previsto ex art. 162 c.c.
L’opponibilità ai terzi del vincolo è assicurata dall’annotazione della costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio con l’indicazione della data del contratto, del notaio rogante e delle parti contraenti. Pertanto, l’inadempimento dell’obbligo di pubblicità comporta, quale conseguenza, che il fondo patrimoniale è inopponibile anche alle azioni cautelari intraprese dalla società incaricata della riscossione dei tributi.
AP
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