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(DL) TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE: ILLEGITTIMO IL MUTAMENTO DELLA RAGIONE GIUSTIFICATRICE NEL CORSO DEL GIUDIZIO (Cass. 12.09.2013 n. 20913)

Con Sentenza n. 20913/2013, la Corte di Cassazione ha ribadito che il trasferimento del lavoratore è illegittimo quando è privo di una ragione giustificatrice.

La Suprema Corte ha aggiunto un nuovo tassello a tale costante orientamento, specificando che, ai fini della legittimità del trasferimento, qualora dalla prova testimoniale emerga la sussistenza di una ragione giustificatrice diversa da quella eccepita dal datore di lavoro (nel caso di specie l’effettiva mancanza di manodopera nell’unità produttiva di destinazione del lavoratore in luogo della presenza di personale in esubero nella sede di appartenenza), è necessario che lo stesso dimostri che quanto emerso ex post dalle risultanza probatorie rientri effettivamente tra le ragioni giustificatrici addotte ex ante a spiegazione del trasferimento.

Quanto alle conseguenze dell’ accertata illegittimità, la Corte ha statuito che l’annullamento del provvedimento di trasferimento del lavoratore inficia anche l’eventuale passaggio del lavoratore alle dipendenze del cessionario del ramo di azienda, ex art. 2112 c.c., nel caso in cui la sede cui era destinato illegittimamente il lavoratore sia interessata da una cessione.


AP
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