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(DF) UNA LETTERA MOTIVATA GIUSTIFICA L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE (Cass. del 11.09.2012 n. 34562)

La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, stabilisce che è sufficiente una lettera del marito alla moglie per provare la giusta causa dell’allontanamento definitivo dalla casa coniugale.

L'abbandono del domicilio domestico integra infatti una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie, poiché connota un disvalore etico sociale. Di conseguenza è reso punibile ex art. 570 c.p. non l'allontanamento in sé, ma quello privo di una giusta causa.
Nella fattispecie dunque il coniuge attraverso la lettera lasciata alla moglie giustificava la sua scelta con riferimento ad una situazione di intensa intollerabilità della vita coniugale.

La ratio della pronuncia in commento è sintetizzato nel principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità secondo la quale “il giudice non può esaurire il proprio compito nell'accertamento del fatto storico dell'abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso s'è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.”

LP

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