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(DL) CALL CENTER, SE IL CONTROLLO È PRESSANTE SCATTA IL TEMPO INDETERMINATO (Cass. 21.03.2012 n. 4476)
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che “requisito fondamentale del rapporto subordinato – ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo – è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative”.
Nel caso di specie, l’attività della lavoratrice era sottoposta “ad istruzioni specifiche, sia nell’ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali” sia anche “con puntuali ordini di servizio, sia a seguito dell’intervento dell’assistente di sala”. I centralinisti erano obbligati ad “utilizzare un linguaggio appropriato ai contenuti dell'attività professionale, con padronanza di dialogo, capacità di persuadere e massima cortesia nei confronti dell'utenza”: si tratta di indicazioni che denotavano un “generale obbligo di coordinamento con le esigenze aziendali”.
La sentenza in commento, dunque, segna uno spartiacque per molti lavoratori di call center, poichè condanna alla reintegra di una lavoratrice impiegata come “autonoma” proprio perché la natura di lavoro “a contratto” o “a progetto” non poteva essere sostenuta a causa del controllo “particolarmente accentuato ed invasivo” da parte dell’azienda.
LP
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