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(DPE) IL TARDIVO PAGAMENTO A TITOLO DI OBLAZIONE NON ESTINGUE IL REATO (Cass. 29 febbraio 2012 n. 7878)
Il recente pronunciamento della Corte di Cassazione ha sancito la non estinzione del reato, anche in caso di pagamento da parte dal datore di lavoro della prevista somma a titolo di oblazione, se questo è effettuato dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notifica degli ispettori ASL.
I giudici di Piazza Cavour si sono espressi, infatti, riguardo ad un caso d’ispezione di un cantiere edile, dal cui verbale risultava che i parapetti per i ponteggi relativi all’edificio in via di costruzione erano incompleti o totalmente mancanti con una distanza dalla muratura superiore a 20 centimetri, ponendo a rischio di caduta del lavoratore verso il vuoto. A seguito di tale accertamento, l’imprenditore provvedeva a versare, oltre i termini stabiliti, la somma a titolo di oblazione prevista dall’art. 162bis c.p., ai fini dell’estinzione del reato.
La Corte, nel sancire la condanna definitiva dell’impresa, ha specificato, infatti, che “Il pagamento a titolo di oblazione ha effetto estintivo del reato solo se effettuato nel prescritto termine di 30 giorni dalla notifica delle prescrizioni dell’organo di vigilanza” ritenendo inaccoglibile il ricorso dell’imprenditore che aveva provveduto tardivamente al pagamento.
GGC
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