Ott

14

11

(DI) L’ACCERTAMENTO DEI PRESUPPOSTI PER L’AZIONE REVOCATORIA SOLTANTO A SEGUITO DEL DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA (Cass. 01.09.2011 n. 17995)

La I sezione della Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’accertamento per l’azione revocatoria fallimentare di una compravendita stipulata in adempimento di un precedente contratto preliminare va effettuato in relazione alla data del contratto definitivo, e non del contratto preliminare.
I giudici della S.C. hanno evidenziato, infatti, che il trasferimento del diritto di proprietà si attua solo con l’atto definitivo, pertanto solo al momento della stipula del negozio conclusivo si realizza la riduzione del patrimonio del debitore, con pericolo di un effetto lesivo per i creditori, i quali, con l’effettiva uscita del bene dal patrimonio del fallito, vedrebbero venir meno la garanzia dei propri crediti.

GGC

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.