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(DUE) RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL SITO “MARKETPLACE” IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEL MARCHIO (Corte di Giustizia, 12.07.2011 C-324/09)
Il 12 luglio 2011 con la sentenza emessa nella causa C- 324/09, la Corte di Giustizia ha sostenuto che qualsiasi sito di “marketplace” (ebay) che svolga un ruolo attivo nella pubblicizzazione dei prodotti è passibile di rivendicazioni per la violazione dei diritti del marchio.
Per i giudici di Strasburgo il gestore di un mercato online svolge un ruolo attivo, quindi non estraneo alle transazioni e le compravendite, tale da permettergli di avere conoscenza e di eseguire il controllo sui dati relativi alle offerte, quando presta un’assistenza che consiste in particolare nell’ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita online o nel promuoverle.
La decisione, in particolare, evidenzia che il controllo dovrà essere teso non solo al fine di evitare il commercio di oggetti contraffatti ma anche ad evitare la violazione di assetti distributivi, come accaduto nel caso oggetto della sentenza. In ragione di ciò, il gestore del sito non potrà avvalersi di alcun esonero dalla responsabilità previsto dall’art. 14 n.1 della direttiva 2000/31, qualora sia stato al corrente di fatti o circostanze in base ai quali un operatore diligente avrebbe dovuto constatare l’illiceità delle offerte in vendita, aprendo le porte ad un eventuale condanna al pagamento del risarcimento dei danni.
GGC
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.