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(DF) SEPARAZIONE: TENERSI L’AUTO E’ APPROPRIAZIONE INDEBITA (Cass. 24.09.2009 n. 37498)
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha stabilito il principio secondo si perfeziona il reato di appropriazione indebita tutte le volte in cui, dopo la separazione, l’ex coniuge impedisce all’altro di riprendesi la propria auto e gli effetti personali.
Ed invero, giurisprudenza costante stabilisce che il reato di appropriazione indebita si configura nel momento in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio. Da tale principio, si desume che il reato in questione è consumato nel momento in cui il soggetto agente esercita la signoria sul bene uti dominus e non è necessario che la parte offesa debba formulare un’esplicita e formale richiesta di restituzione dello specifico bene oggetto della interversione del possesso.
Nel caso di specie, la situazione maturata tra le parti (separazione con allontanamento della parte offesa dalla casa di abitazione senza il ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa tra i legali, consente ad avviso della Corte, di ritenere che l’imputato ha avuto modo di comprendere perfettamente di trattenere preso di sé oggetti appartenenti alla parte offesa e da quest’ultima chiesti attraverso i propri legali.
Alla luce di tali premesse la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15 giorni di reclusione e 100 euro di multa nei confronti di un sessantenne emiliano che, dopo la separazione, aveva impedito alla ex moglie di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti personali lasciati in casa.
A.M.C.
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