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DPR) PRIVACY: IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEVE FORNIRE, SE RICHIESTA,COPIA DELLA REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI (Garante Privacy, provvedimento del 08.07.2009)

Il soggetto che contesti la stipula di un particolare contratto di abbonamento a servizi telefonici, ha diritto a richiedere la comunicazione dei dati che lo riguardano relativi alla registrazione del colloquio telefonico (cd. verbal ordering) che attesterebbero la propria adesione al contratto stesso.
Secondo il Garante della Privacy, infatti, in base al Codice in materia di protezione dei dati personali, è dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che siano identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Ed ancora, dal punto di vista del formato dell’informazione o del supporto usato, il concetto di dato personale comprende le informazioni in qualsiasi forma, alfabetica, numerica, grafica, fotografica o acustica.
Pertanto, deve ritenersi che anche i dati in forma di suoni o immagini costituiscono dati personali relativi agli interessati rispetto ai quali questi ultimi, ricorrendone tutte le altre condizioni, possono far valere i diritti di cui all’art. 7 del Codice.
Per tali motivi, nel caso di specie, considerato che il titolare del trattamento conserva la registrazione del colloquio intercorso con il cliente, il diritto di accesso da quest’ultimo esercitato rispetto i dati personali contenuti nella registrazione medesima è stato considerato non integralmente soddisfatto mediante la sola trasposizione dei dai dati forniti dallo stesso nel corso del colloquio. Deve ritenersi, infatti, necessario che il titolare metta a disposizione anche la copia della registrazione, la quale, sola, consente di accedere al dato vocale che la stessa contiene.

F.D.S.

Si segnala che il provvedimento è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.