Ott
28
DF) RECARSI ALL’ESTERO PER LE CURE DI UN GENITORE NON E’ CAUSA DI ADDEBITO (Cass. 12.08.2009, n. 18235)
Non costituisce causa di addebito della separazione l’allontanamento dal tetto coniugale della moglie per recarsi all’estero allo scopo di far curare la propria madre malata.
Con la sentenza n. 18235 del 12 agosto 2009 la Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che accertamento dei motivi della separazione ai fini di addebito della stessa deve essere effettuato in concreto. Dunque, nel caso di specie, il fatto che uno dei coniugi abbia lasciato l’Italia per accompagnare un parente stretto a sottoporsi a delle cure mediche non integra un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, considerando a fortiori che il rapporto coniugale era già pregiudicato da precedenti tradimenti del marito.
LCE
Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio. Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.