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(DPR) BANCHE: IL DIRITTO DI ACCESSO AI PROPRI DATI PERSONALI E’ SEMPRE GRATUITO (Garante Privacy, provvedimento del 23.07.2009)
Il Garante della Privacy ha ribadito il principio della gratuità dell’accesso ai dati personali, detenuti dal titolare o responsabile del trattamento, anche nell’ipotesi in cui si tratti di dati bancari.
Con il provvedimento in oggetto, è stato accolto il ricorso di un correntista (nel caso specifico una S.a.s.) la cui banca aveva richiesto, ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario, un compenso per ricercare e produrre i documenti, da essa detenuti, contenenti le informazioni personali relativi alle operazioni bancarie effettuate su due conti correnti di cui lui stesso risultava intestatario.
Gli art. 13 della l. 675/1996 e 17 del D.P.R. n. 501/1998, infatti, obbligano il titolare o responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti sia su supporto cartaceo o informatico, che riguardano l’interessato,e a comunicarli a quest’ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.
In particolare, contrariamente a quanto ritenuto dalla banca, il diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo Unico in materia bancaria, in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.
F.D.S.
Si segnala che il provvedimento è a Vs. disposizione e potrà essere richiesto contattando lo studio.
Sarà sufficiente aprire la pagina “contatti”.